Fernando Metelli, novembre 2013
L’atteso avvio, nel 2014, dell’Asset Quality Review, ha innalzato il livello dell’attenzione sulla classificazione dei crediti, in modo particolare sui c.d. forborne credits, le esposizioni oggetto dell’attività di forbearance.
Il tema non pare ancora molto approfondito dalla dottrina (allegato un recente paper di T.Ota, Bank of England).
Al fine di contribuire alla standardizzazione delle definizioni, l’EBA ha emesso, il 21 ottobre 2013, le Recommendations on asset quality review, dove, al par.3, si rimanda ai paragrafi 163 – 179 del Final Draft ITS Included in EBA/ITS/2013/035, in cui si dice che (Art.163):
“Forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)“.
Per gli interessati, ecco il documento dell’European Systemic Risk Board di risposta alla consultazione EBA sulle definizioni (giugno 2013).
La definizione EBA richiama il concetto di Esposizioni ristrutturate (Circolare 272, matrice dei conti – Cap2. “qualità del credito”):
“esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origini una perdita.”
In ogni caso, emerge il concetto di “concessione” garantita dal creditore al debitore.
Una sostanziale differenza tra le due definizioni sta nella previsione del tempo di permanenza: mentre le esposizioni ristrutturate possono rientrare nel portafoglio in bonis (previa delibera aziendale attestante l’avvenuto recupero delle condizioni di solvibilità del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito) dopo due anni, l’EBA prevede due sottocategorie distinte in funzione del tempo:
- forbearance non perforning: categoria nella quale l’esposizione deve permanere almeno 1 anno, al termine del quale può abbandonare (a parità di condizioni) lo status di non performing,
- forbearance performing: categoria alimentata dalle esposizioni rivenienti dalla classe precedente, dalla quale l’esposizione può uscire verso il bonis dopo 2 anni.
In sostanza, si può avere la seguente situazione riassuntiva; successivamente alla “concessione”:
- 1° anno: non performing sotto forbearance (tendenzialmente: credito “ristrutturato”);
- 2° anno: performing sotto forbearance (due anni minimo: il c.d. “probation period”; per il primo anno l’esposizione sarà classificata ancora in credito “ristrutturato”, poi potrebbe confluire nel portafoglio in bonis pur rimanendo sotto forbearance);
- 4°anno: se tutte le condizioni sono rispettate potrebbe terminare il “probation period” e l’esposizione porebbe essere performing (bonis) senza riserve.
In aggiunta al rispetto delle definizioni normative, il documento EBA suggerisce un richiamo d’attenzione al corretto monitoraggio di tutte le esposizioni della categoria “ristrutturate”, per cui deve esserci una granularità tale da evidenziare (a) il tempo di permanenza in categoria, (ii) qualsiasi forma di anomalia su tutte le esposizioni del cliente (o del gruppo) per cui un credito è stato oggetto di ristrutturazione.
Inoltre si rileva che, mentre il concetto enunciato dalle istruzioni di vigilanza si basa sulla sussistenza di una perdita per il debitore, quello prima riportato nel documento EBA parla più genericamente di una concessione da parte del creditore, che, di per sé, non comporta necessariamente una perdita.
L’attenzione richiamata dalla norma è quindi occasione per un’attenta verifica delle pratiche di gestione del rischio, dal momento che la persistenza di bassi tassi d’interesse e l’accresciuta attenzione al rischio reputazionale hanno fatto sì che il ricorso alle pratiche di forbearance aumentasse, specialmente per le esposizioni immobiliari, sia mutui retail che immobiliari corporate. Si sono quindi diffuse pratiche di “concessioni” attuate prima della manifestazione di inadempienza o alla sua prima occorrenza.
Si tratta quindi di sottoporre ad analisi e monitoraggio le revisioni contrattuali attuate sui crediti in bonis, per cui si è proceduto a rimodulazione delle condizioni contrattuali in presenza del primi scaduto, quando non sussistono ancora elementi per una classificazione ad incaglio e quindi non è effettuata alcuna appostazione a default.
La questione non è di poco conto, comportando costi informatici ed organizzativi (questa è la ragione per cui la European Banking Federation, da tempo propone una revisione critica delle definizioni EBA, si veda pagg.2-3 del documento EBF di giugno 2013).
In generale, dal punto di vista del risk management, la forbearance:
- deve effettivamente perseguire l’interesse, comune, del debitore e del finanziatore: rendere il debito più sostenibile e ciò deve essere verificabile (ad esempio, con tecniche campionarie);
- deve essere efficacemente inquadrata nelle politiche di accantonamento, dal momento che un’attività di forbearance è associata ad una gestione del rischio.
Difficile dimenticare le indicazioni contenute nella Circolare 263 (aggiornamento 2 luglio 2013), al Tit.V, Cap.7, Allegato (pagg.43 e 44) che impongono un “nuovo stile” di monitoraggio alla funzione di Controllo Rischi.
Di seguito, alcuni punti di attenzione.
- Regole di condotta del business. E’ necessario vi sia una corretta valutazione delle prospettive del debitore, per non incorrere nel rischio che si attui un semplice rinvio dell’inevitabile, con l’unico effetto di aumentare il debito a scadenza e, paradossalmente, peggiorare la solvibilità del debitore sul lungo periodo. E’ suggeribile sia esplicitata una policy interna dedicata al tema (un esempio di comunicazione al pubblico).
- Attività di recupero e incasso. La crescente standardizzazione, perseguita negli anni dalle banche, delle attività di recupero e incasso, si scontra con le necessità di deroga richieste da una generalizzata ed estesa attività di revisione delle condizioni contrattuali.
- Reportistica. E’ necessario codificare le regole di attuazione delle pratiche di forbearance e monitorarne la dinamica, anche in merito alle conseguenze delle azioni intraprese; in particolare, deve essere introdotto un monitoraggio dedicato a tutte le posizioni oggetto di forbearance (non solo nel portafoglio default, né limitatamente a quelle ristrutturate, ma anche e specialmente sulle esposizioni in bonis) e una adeguata informativa interna.
- Ritorno sul capitale calcolato con approccio risk-based (un cenno in questo estratto di un paper Deloitte). La questione si pone per le situazioni di forbearance-performing; le posizioni non performing sono infatti normalmente valutate con una PD (probability of default) al 100%. Si deve però tener conto che le performing forbearance sono soggette ad un rischio maggiore, a parità di condizioni: ad esempio, la PD delle esposizioni immobiliari in bonis soggette a forbearance dovrebbe essere aumentata; in tal senso sono necessari criteri di ricalibrazione dei sistemi di rating interni. Inoltre, i debitori oggetto di forbearance, nel portafoglio in bonis, dovrebbero essere identificati e gestiti con monitoraggio dedicato.
Ulteriori considerazioni nel paper allegato (pagg.7-11).
In conclusione, la definizione dell’EBA ha una principale importanza, quella di alzare l’attenzione su un fenomeno non ancora del tutto messo a fuoco.